Quale DMV per la Brenta ?

Dal CD-ROM " La Brenta e i pescatori " di Baldo Ing. GiuseppeAQUAPROGRAM s.r.l. e A.S.D. Bacino Acque Fiume Brenta - 2008.

Tratto da A.S.D. Bacino Acque Fiume Brenta

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV)
Tratto dall’intervento di Marco Puiatti, Direzione Difesa suolo e protezione Civile in occasione del Convegno “ Gestione delle risorse idriche nel rispetto della fauna ittica “ organizzato da Veneto Agricoltura (www.venetoagricoltura.org) il 10/06/06 al Museo Regionale della Bonifica di Ca’Vendramin.
Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è definito dal DM 28/07/2004 come “ la portata che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali “.
Il Piano di Tutela (cfr Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) deve stabilire il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d’acqua, anche come sua prima stima orientativa utilizzando i dati disponibili.
Il DMV deve considerarsi in modo dinamico, proprio per la sua stretta relazione con lo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell’ambiente, con l’evoluzione temporale dell’impatto antropico, delle dinamiche socio-economiche e delle politiche di tutela ambientale.
La sua applicazione, pur secondo una prima definizione, costituisce inoltre utili fonte conoscitiva per un eventuale aggiornamento o ridefinizione.
La proposta del Piano di Tutela
….omissis…..
Per gli altri bacini, il DMV viene definito sulla base della superficie di bacino sotteso applicando un contributo unitario pari a:
  • 4 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 kmq;
  • 3 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 kmq;
  • il valore interpolato tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.
Per le sorgenti, per le acque di risorgiva, ovvero per i corpi idrici per i quali non sia possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione, la portata di rispetto è fissata pari ad almeno 2/3 della portata minima a 300 gg, valutata sugli ultimi 5 anni; in caso di indisponibilità o insufficienza di dati ideologici, la portata fluente a valle dei manufatti di captazione, deve risultare almeno pari alla metà della portata istantanea derivata. 
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Definizione 49 kb. Scarica Documento
DM - 28 Luglio 2004 70 kb. Scarica Documento
DL - 3 Aprile 2006, n. 152 850 kb. Scarica Documento
Deflusso minimo vitale 1
Deflusso minimo vitale 2