Bur n. 56 del 17/07/2012
Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 25 giugno 2012
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2013-2014. Linee-guida. D.Lgs 112/1998 e DPR 81/2009.
Note per la trasparenza: |
Nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione ai sensi del D.Lgs 112/1998, art.137, si propongono le linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio e per la razionalizzazione e l'armonizzazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, cui tutti i soggetti interessati al procedimento si devono attenere. |
L'Assessore regionale Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con la Legge 59/1997 e con il D. Lgs. 112/1998 ha avuto inizio la trasformazione dello Stato in senso federalista intesa, nello specifico, come effettiva partecipazione dei diversi livelli territoriali ai processi decisionali: in realtà con riferimento al su accennato D.Lgs., agli artt. 138 e 139 sono stati attribuiti alle Regioni e agli Enti locali parte delle funzioni amministrative, organizzative e regolamentari in materia di istruzione; in un'ottica di condivisione dell'azione programmatoria sono avvenuti vari incontri con tutti i soggetti coinvolti nel processo decisorio (le Province, la rappresentanza dei Comuni e delle comunità montane, oltre all'Ufficio Scolastico Regionale - USR). Con riferimento al citato decreto, tra le funzioni spettanti alle Regioni rientra la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche afferenti ai singoli territori e la programmazione dell'offerta formativa.
La programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa costituisce l'atto fondamentale della programmazione del sistema scolastico sul territorio e il primo indispensabile passaggio per creare un'organizzazione formativa centrata sulla pluralità di servizi qualificati, adeguatamente distribuiti, garantendo un'offerta ricca, articolata ed equilibrata di opportunità.
Con il DPR 233/1998, contenente il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59/1997", si sono stabiliti i principi e le modalità generali cui attenersi per la definizione di un dimensionamento ottimale. L'impostazione data dalla citata norma, improntata ad una marcata autonomia territoriale, è stata di fatto posta in discussione dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare dall'art. 19, comma 4 e 5 e dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 69 che, pur non abrogando il DPR 233/1998, avevano fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica tra istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo. Nel merito è recentemente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato:
1) "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4,del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011", stabilendo quindi quanto segue:
- la non obbligatorietà di aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che prevedeva la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado;
- che gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia non devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
2) "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011. n. 183" ribadendo che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome) e non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) (con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioniscolastiche).
Con il DPR 81/2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133", erano stati definiti in dettaglio i percorsi e le linee di riferimento per il dimensionamento scolastico.
La Regione del Veneto, partendo dal piano adottato con DGR 407/2000, ha apportato negli anni, con successive deliberazioni (ultima in ordine di tempo la n. 120/2012), le modifiche ritenute necessarie al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio in rapporto ai vari fattori di riferimento (numero di studenti, consistenza numerica nei plessi, ecc.) previsti dalla norma.
Con l'adozione delle "linee guida", allegate alla presente deliberazione (Allegato A), la Regione dà formalmente avvio al procedimento per la definizione del dimensionamento afferente all'Anno Scolastico (A.S.) 2013-14, e in particolare:
- detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento e l'offerta formativa;
- stila il calendario delle operazioni;
- stabilisce di adottare le modifiche al piano regionale sulla base delle indicazioni dei Comuni e delle Province espresse mediante proprie deliberazioni; le Amministrazioni provinciali, come indicato nelle linee guida, si avvarranno del parere espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo (dette anche Commissioni d'Ambito).
Per completezza del quadro di riferimento occorre ricordare inoltre, ai fini della corretta individuazione delle competenze proprie delle Regioni, gli interventi e le decisioni assunte dalla Corte Costituzionale in relazione ai ruoli da assegnare agli attori, in particolare Stato e Regioni, del processo programmatorio in questione. In particolare con le sentenze n. 13 del 2004, la n. 200 del 2009 e n. 147 del 2012 la Corte Costituzionale ha sancito, in merito alla legislazione concorrente in materia, la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione - riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, lettera n) Cost. - e i principi fondamentali della materia istruzione, che l'art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente.
Le Regioni sono competenti nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sul loro territorio e loro è anche la competenza nella distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche in quanto strettamente connessa con la programmazione della rete scolastica. Quest'ultimo aspetto ancora non è stato compiutamente definito: provvisoriamente valgono ancora le disposizioni contenute nella L. 59/97 e nel D.Lgs. 112/08 che assegnano il ruolo operativo nella gestione del personale agli Uffici Scolastici Regionali (USR) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Si è ancora, nella sostanza, in una situazione fluida non definita compiutamente, anche se in presenza di una bozza di accordo da attuarsi prevedibilmente entro il 30 giugno 2013, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, parte II, della costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione e sperimentazione di interventi condivisi tra Stato e Regioni per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio.
Gli obiettivi che la bozza di accordo si prefigge di raggiungere sono i seguenti:
- "individuazione dei tempi e dei modi per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in materia di istruzione;
- fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la data di inizio dell'esercizio delle nuove funzioni;
- congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell'amministrazione statale periferica;
- modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità dipendenti dallo stadio di organizzazione regionale;
- definizione di condizioni e modalità per l'attuazione della sperimentazione di nuovi modelli organizzativi".
Fermi restando gli obiettivi descritti, tale bozza di accordo comprende cinque capitoli destinati, rispettivamente, ai seguenti ambiti e oggetti:
"A. Individuazione condivisa delle competenze normative dello Stato e delle Regioni e articolazione delle funzioni amministrative in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
B. Predisposizione delle condizioni per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici nelle materie dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale; trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
C. Riparto delle dotazioni organiche del personale della scuola e dimensionamento della rete scolastica;
D. Organizzazione e gestione delle banche dati;
E. Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione".
Risulta peraltro evidente che una seria e rigorosa programmazione non possa oggi ancora prescindere da una stretta concertazione e collaborazione con gli USR che gestiscono le graduatorie e le assegnazioni di tutto il personale docente e Ausiliario Tecnico e Amministrativo (ATA), in quanto il dimensionamento deve considerare una pluralità di elementi fra cui la disponibilità sul territorio dei docenti.
In Veneto, a partire dal 1998, la Regione, le scuole autonome, gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali, i Comuni, le Province, le loro associazioni, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), parti sociali, hanno condiviso un modello di governance territoriale che è risultato efficace: tale modello ha prodotto scelte importanti sul nuovo dimensionamento e sulla razionalizzazione dell'offerta formativa.
In particolare, sul problema dei punti di erogazione del servizio nelle zone montane, sia per la specificità del territorio che per la conseguente complessità e criticità della strutturazione del sistema, in un'area che presenta implicanze di carattere demografico e socio-economico, si conferma come per i precedenti atti che non saranno operate per quanto possibile chiusure di plessi.
Già nel passato i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, hanno chiesto, ribadendo la specificità della situazione territoriale, il mantenimento di almeno un ordine di scuola in ogni comune; hanno inoltre prospettato che il calcolo del numero di classi avvenga per "bacino" anziché per singola scuola e che il calcolo delle ore del personale ATA venga effettuato in base alle ore di reale utilizzo degli edifici anziché per il loro numero. Le stesse valutazioni di merito, in ordine a criticità territoriali riscontrabili nelle aree di fatto non classificate come montane, ma nella realtà definibili come aree morfologicamente assimilabili alla montagna, che soffrono spesso delle medesime difficoltà dal punto di vista operativo e gestionale, sono state da più parti effettuate.
Pur non trovando riscontri specifici nell'attuale normativa di riferimento sarà comunque possibile riconsiderare tali situazioni ove esistessero margini operativi
Le linee guida, riportate nell'Allegato A del presente provvedimento e facente parte integrante di esso, dettano disposizioni in merito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio e alla programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, nell'esercizio delle competenze delegate alle Regioni dal D.Lgs. 112/1998, tenendo conto della necessità di mantenere elevata la qualità del sistema scolastico regionale compatibilmente con le risorse che al Veneto sono date.
In particolare è stato stabilito quanto segue:
- l'anticipo nella tempistica delle fasi decisorie e di confronto sull'offerta formativa per poter produrre un documento finale utile nella fase di orientamento scolastico;
- la definizione di regole precise per i processi decisori periferici;
- la previsione di due distinti atti per l'approvazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico.
Si propone inoltre che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti locali venga effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USR per il Veneto.
Si è ritenuto infine, per facilitare l'attività istruttoria degli Enti locali, di predisporre due modelli riguardanti, rispettivamente, le azioni di dimensionamento della rete scolastica e le azioni di programmazione dell'offerta formativa; tali modelli costituiscono l'Allegato B del presente provvedimento e ne fanno parte integrante.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO il D.Lgs. 112/1998, artt. 136, 138 e 139;
- VISTA la Legge Costituzionale 3/2001;
- VISTA la Legge 53/2003;
- VISTA la Legge Costituzionale 200/2004;
- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 119;
- VISTI il DPR 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTA la L.R. 17 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", artt. 136-138;
- VISTA la DGR 768/2011 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2012-2013. Linee-guida";
- VISTA la DGR 1953/2011 "Dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'Anno Scolastico 2012-2013";
- VISTA la DGR 120/2012 "Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2012-2013";
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;
delibera
- di stabilire che quanto in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di adottare le linee guida che costituiscono l'Allegato A al presente provvedimento e ne formano parte integrante, in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta formativa per le scuole secondarie di secondo grado (A.S. 2013-14);
- di approvare i modelli di scheda istruttoria relativi alle modificazioni da apportare all'assetto della rete scolastica e all'offerta formativa degli istituti di secondo grado che rappresentano l'Allegato B al presente provvedimento e ne fanno parte integrante;
- di stabilire che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti locali sarà effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV);
- di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti connessi all'esecuzione del presente provvedimento anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, all'USRV, all'ANCI Veneto e all'UNCEM Veneto;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)